di Francesca Vajo ed Emanuele Davide Ruffino
La sicurezza sul lavoro anche in ambito sanitario sta assumendo un ruolo determinante per la tutela della salute dei lavoratori e per la salvaguardi delle condizioni sul lavoro: in questa prospettiva di approccio culturale, organizzativo e giuridico che va analizzata e interpretata la figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).
Nel corso del tempo stanno maturando elementi legali, di normazione tecnica e di prassi aziendale, favorevoli a una vera metamorfosi: il RSPP moderno non è più quello di “una volta”. Un tempo infatti, tipicamente, il ruolo veniva ricoperto dalla figura di maggiore fiducia del datore di lavoro scelto da quest’ultimo.
C’è differenza tra un datore di lavoro che dice: “mi occorre un RSPP, in quanto esperto di prevenzione e sicurezza, che mi aiuti a rispettare la normativa obbligatoria vigente e ad evitare pesanti sanzioni”e un altro che dice: “Ho bisogno di un esperto di prevenzione e sicurezza che sia in grado di analizzare le caratteristiche della mia azienda, del mio settore di appartenenza, della forza lavoro di cui dispongo e l’entità delle mie risorse economiche, per gestire con efficienza ed efficacia un progetto di prevenzione e di protezione dai rischi di infortunio sul lavoro che abbia come obiettivo quello di ridurli e/o eliminarli, coerentemente con quanto stabilisce la normativa vigente.”
All’RSPP nel 2024 viene chiesto d’innescare un processo di educazione alla cultura della sicurezza nelle aziende e di possedere competenze specifiche come:
- capacità di elaborare un progetto sicurezza a breve, medio e lungo termine;
- capacità di coordinare tutti i processi e tutte le figure coinvolte, a tutti i livelli;
- capacità di fornire consulenza su ogni problematica esposta o rilevata;
- capacità di supporto tecnico-gestionale;
- efficienza nella gestione della prevenzione e della sicurezza rispetto ai processi di lavoro esistenti in azienda.
L’importanza della formazione “a tutto tondo” del RSPP è ancor più necessaria se si tiene conto dei delicatissimi compiti che è chiamato ad assolvere con un approccio sistemico che deve poter fare affidamento su una intrinseca capacità di gestione sinergica degli altri “attori della sicurezza” e su conoscenze tecniche adeguate identificando i ruoli e le responsabilità a tutti i livelli aziendali, riducendo lo scostamento che esiste tra le competenze richieste e quelle effettive presenti in azienda.
Il supporto manageriale di un RSPP aiuta a gestire i rapporti con le parti interne ed esterne all’azienda attraverso un’analisi puntuale delle responsabilità e delle conseguenze in materia sicurezza e prevenzione derivanti da una qualsiasi richiesta è di fondamentale importanza per un Datore di Lavoro per capire le azioni preventive e correttive da mettere in atto per prevenire situazioni svantaggiose all’azienda.
Il supporto manageriale di un RSPP è inoltre strettamente collegato alle scelte di business anche per una Azienda sanitaria: una valutazione a livello di prevenzione e sicurezza sul lavoro può evitare danni economici all’azienda derivanti oltre che da possibili sanzioni, anche da assenteismo per malattie professionali e infortuni sul lavoro o interruzioni dei processi produttivi (business continuity). Ma oltre a questo, il RSPP può influire sui vertici aziendali in merito alle scelte legate all’implementazione di nuovi processi produttivi, nuovi macchinari, nuove procedure lavorative, fin anche alla riorganizzazione della forza lavoro, con impatto sull’efficienza
Ne discende che il RSPP è chiaramente un “manager della sicurezza” che, forte anche della propria autorevolezza direttamente proporzionale alle proprie competenze, dovrà incidere sui processi lavorativi fornendo precise indicazioni operative adeguate alla natura e gravità dei rischi.
Già la Conferenza Stato Regioni aveva avvertito la necessità di esplicitare i profili del RSPP come una “figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza…. alla quale sono affidate funzioni progettuali e attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato…”.
In altre parole, una figura multitasking – destinataria di una formazione manageriale di base nonché di una formazione specifica, in possesso di competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali nonché relazionali, capacità di lavorare in gruppo, predisposizione alla negoziazione e al problem solving, – in grado di adeguare la propria condotta.
E il futuro? RSPP e Project Management
L’impegno organizzativo ed economico che ogni organizzazione deve sostenere per adeguare o migliorare il proprio livello di sicurezza richiede necessariamente la pianificazione e la gestione di una serie di processi ben strutturati e definiti.
Parallelamente, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione in Sanità, sono sempre più spesso coinvolti e «costretti» ad affrontare, magari con l’ausilio di altre figure, la gestione delle misure di prevenzione e protezione individuate nella fase di valutazione dei rischi o di altri adempimenti come:
- Organizzare la Formazione
- Organizzare la Sorveglianza Sanitaria
- Verificare l’adeguatezza di impianti ed attrezzature
- Gestire appalti
- Gestire una campagna di Campionamenti
- Ottenere un CPI
- Implementare un Sistema di Gestione
È possibile considerare queste attività come obiettivi da raggiungere attraverso la strutturazione di un “Progetto” mediante un processo continuo di pianificazione, esecuzione e controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità”.
In materia di Salute e Sicurezza, possiamo considerare l’elaborazione della Valutazione dei Rischi, considerando:
- Complessità, perché strutturata in una serie di attività di carattere tecnico, organizzativo, gestionale afferenti a funzioni aziendali diverse soggetti a vincoli normativi, a limiti di budget e competenze specifiche
- Unicità, perché ogni luogo di lavoro, ogni attività e ogni lavoratore ha la propria identità!
- Di durata determinata, come indicato gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 Volta al raggiungimento di un obiettivo prefissato, dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione
- Pianificazione effettuatamediante un processo continuo dettato da vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità”.
Il livello di coinvolgimento raggiunto dal RSPP nella gestione di molte attività sanitarie, impone un necessario ampliamento di competenze di carattere gestionale: non appare azzardato parlare, dunque, di “evoluzione della specie” che sta portando alla nascita di una figura di sintesi dalle vedute più ampie.
Riferimenti normativi
L’RSPP è definito all’art.2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08 come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32”, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, che si occupa di coordinare – inteso come l’esercizio di direzione funzionale, rivolto alla migliore valorizzazione e composizione sinergica (sono già nella definizione le attribuzioni manageriali di un RSPP !!) – il servizio di prevenzione e protezione dai rischi prevenzione nello svolgimento dei compiti stabiliti dall’articolo 33 del D.Lgs 81/08, che sono:
La nomina del RSPP rientra tra gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare.
In ordine a quest’ultimo punto, ciò che si coglie con chiarezza dalla definizione di RSPP, ove letta unitamente all’art.17 del D.Lgs.81/08 sugli obblighi indelegabili, è che il legislatore non contempla membrane intermedie – sia in un senso che nell’altro – nell’ambito del rapporto fiduciario che, secondo lo schema normativo e nei limiti dei rispettivi ruoli, intercorre tra il datore di lavoro e l’RSPP.
Pur, come ricordato da una pronuncia della Cassazione Penale, Sez.IV, 12 dicembre 2023 n.49300,“il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”, una lettura combinata e sistematica degli artt.2, 17, 30, 31, 32 e 33 D.Lgs.81/08 evidenzia che la strutturazione dei rapporti tra RSPP e datore di lavoro debba essere tale da salvaguardare e mantenere integre la natura e le caratteristiche del ruolo di RSPP, ivi compresa l’autonomia necessaria per lo svolgimento dei propri compiti (prerogativa manageriale).
Peraltro, l’esigenza di tale autonomia ai fini dell’esercizio del ruolo di RSPP è stata esplicitamente riconosciuta e valorizzata anche dalla Suprema Corte, allorché ha chiarito che tale soggetto deve “svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza” (Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014 n.38343; caso Thyssenkrupp: massima ripresa anche successivamente da Cassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2017 n.3313).